Immobile ubicato in area d interesse pubblico.
L’atto di trasferimento dell’immobile è assoggettabile a imposta di registro proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa parte prima, punto 4, Dpr n. 131/1986, se l’immobile è espressamente dichiarato di notevole interesse pubblico dalle autorità competenti. Il Dlgs n. 42/2004 stabilisce la procedura che la Regione deve seguire per il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili (artt. 134, 136, 137,138, 139, 140, 141).
Secondo quanto previsto in nota all’articolo 1, Tariffa parte prima, del Tur: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. […]”.
Ai fini della fruizione della agevolazione è necessario il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanato dall’autorità competente, di cui è prevista la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 4, del Dlgs n. 42/2004. Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire la dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio del relativo procedimento, come richiesto dal citato articolo 1, Tariffa parte prima, del Tur, nelle lettere a) e b).
Fonte: Fisco Oggi
Secondo quanto previsto in nota all’articolo 1, Tariffa parte prima, del Tur: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. […]”.
Ai fini della fruizione della agevolazione è necessario il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanato dall’autorità competente, di cui è prevista la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 4, del Dlgs n. 42/2004. Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire la dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio del relativo procedimento, come richiesto dal citato articolo 1, Tariffa parte prima, del Tur, nelle lettere a) e b).
Fonte: Fisco Oggi