Nessun beneficio sulle ipocatastali anche se la donazione è fra parenti.
Respinto il ricorso di un contribuente che aveva chiesto il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate su una donazione effettuata nei confronti della moglie
Il trasferimento di immobili eseguito con un atto di liberalità sconta, comunque, le imposte ipotecarie e catastali. Ciò in quanto l'esenzione prevista sulle successioni e donazioni, non si estende anche ai due tributi.
Questa è stata, sostanzialmente, la motivazione con cui la Corte di cassazione, con la sentenza 4026 del 14 marzo, ha rigettato il ricorso presentato da un contribuente in ordine al silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla domanda del contribuente con cui veniva chiesto il rimborso delle imposte proporzionali ipotecarie e catastali.
La vicenda nasce, appunto, dal silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine a una richiesta di rimborso formulata dal contribuente e relativa alle imposte ipocatastali versate in data 12 aprile 2006, in occasione della registrazione dell'atto di donazione di beni immobili in favore della moglie e dei figli.
Dopo i due gradi di giudizio di merito che lo vedevano soccombente, il contribuente proponeva ricorso per cassazione eccependo violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 14 della legge 383/2001, nonché dell'articolo 2 del Dlgs 347/1990 - Testo unico delle disposizioni sulle imposte ipotecaria e catastale.
Poiché alla data di registrazione dell'atto di donazione e del relativo versamento delle imposte era ancora in vigore la norma che disponeva la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, salvo che per i trasferimenti tra estranei per la quota eccedente 350 milioni di lire (articolo 13, legge 383/2001), il contribuente riteneva che, conseguentemente, sulla base di quanto disposto dagli articoli 2 e 10 del Dlgs 347/1990, non fossero dovute nemmeno le imposte ipocatastali.
L'articolo 2 in questione, relativo all'imposta ipotecaria, prevede che l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o di quella sulle successioni e donazioni, specificando poi, al comma 2, che "Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte". L'articolo 10, invece, con riferimento all'imposta catastale, nella parte riguardante l'oggetto e la misura dell'imposta, effettua un rimando allo stesso articolo 2 stabilendo, al comma 1, che "Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2 (…)". In tal modo, quest'ultima disposizione fa rinvio, per l'imposta catastale, alle stesse determinazioni fissate, dal citato articolo 2, per quella di trascrizione.
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure così sollevate dal contribuente, rigettando il ricorso, sulla scorta di un orientamento consolidato in materia di estensione delle agevolazioni tributarie. In sostanza, per i giudici della Suprema corte, l'esenzione dall'imposta (nel caso di specie quella sulle successioni e donazioni), non si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione.
Infatti, sebbene l'articolo 2 (e 10, per il rimando a questo effettuato) del Dlgs 347/1990 individui la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'articolo 2, comma 2, sopra richiamato, mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa) dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa (Cassazione, sentenze 8977/2007, 26910/2006 e 10482/2003).
In pratica, secondo il Collegio, il fondamento dell'esenzione dell'imposta parametro (sulle successioni e donazioni) non si comunica all'imposta parametrata (di trascrizione o catastale) essendo chiaramente diverso il fondamento tributario, così come le stesse ragioni delle esenzioni.
Fonte: Fisco Oggi
Il trasferimento di immobili eseguito con un atto di liberalità sconta, comunque, le imposte ipotecarie e catastali. Ciò in quanto l'esenzione prevista sulle successioni e donazioni, non si estende anche ai due tributi.
Questa è stata, sostanzialmente, la motivazione con cui la Corte di cassazione, con la sentenza 4026 del 14 marzo, ha rigettato il ricorso presentato da un contribuente in ordine al silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla domanda del contribuente con cui veniva chiesto il rimborso delle imposte proporzionali ipotecarie e catastali.
La vicenda nasce, appunto, dal silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine a una richiesta di rimborso formulata dal contribuente e relativa alle imposte ipocatastali versate in data 12 aprile 2006, in occasione della registrazione dell'atto di donazione di beni immobili in favore della moglie e dei figli.
Dopo i due gradi di giudizio di merito che lo vedevano soccombente, il contribuente proponeva ricorso per cassazione eccependo violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 14 della legge 383/2001, nonché dell'articolo 2 del Dlgs 347/1990 - Testo unico delle disposizioni sulle imposte ipotecaria e catastale.
Poiché alla data di registrazione dell'atto di donazione e del relativo versamento delle imposte era ancora in vigore la norma che disponeva la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, salvo che per i trasferimenti tra estranei per la quota eccedente 350 milioni di lire (articolo 13, legge 383/2001), il contribuente riteneva che, conseguentemente, sulla base di quanto disposto dagli articoli 2 e 10 del Dlgs 347/1990, non fossero dovute nemmeno le imposte ipocatastali.
L'articolo 2 in questione, relativo all'imposta ipotecaria, prevede che l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o di quella sulle successioni e donazioni, specificando poi, al comma 2, che "Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte". L'articolo 10, invece, con riferimento all'imposta catastale, nella parte riguardante l'oggetto e la misura dell'imposta, effettua un rimando allo stesso articolo 2 stabilendo, al comma 1, che "Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2 (…)". In tal modo, quest'ultima disposizione fa rinvio, per l'imposta catastale, alle stesse determinazioni fissate, dal citato articolo 2, per quella di trascrizione.
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure così sollevate dal contribuente, rigettando il ricorso, sulla scorta di un orientamento consolidato in materia di estensione delle agevolazioni tributarie. In sostanza, per i giudici della Suprema corte, l'esenzione dall'imposta (nel caso di specie quella sulle successioni e donazioni), non si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione.
Infatti, sebbene l'articolo 2 (e 10, per il rimando a questo effettuato) del Dlgs 347/1990 individui la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'articolo 2, comma 2, sopra richiamato, mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa) dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa (Cassazione, sentenze 8977/2007, 26910/2006 e 10482/2003).
In pratica, secondo il Collegio, il fondamento dell'esenzione dell'imposta parametro (sulle successioni e donazioni) non si comunica all'imposta parametrata (di trascrizione o catastale) essendo chiaramente diverso il fondamento tributario, così come le stesse ragioni delle esenzioni.
Fonte: Fisco Oggi