Agevolazione senza limiti.
Una volta venduto l'immobile, l'agevolazione per l'acquisto della prima casa spetta anche se il contribuente trasferisce la residenza nella nuova casa oltre i dodici mesi e se la casa è stata costruita su un terreno comprato a cavallo tra l'acquisto dell'abitazione e la sua successiva vendita. A rilevarlo la Ctr Piemonte, con sentenza n. 13/31/10. Nel caso specifico, il contribuente aveva acquistato un immobile il 27 marzo 2003, godendo delle agevolazioni della prima casa. Poco tempo dopo, il 12 luglio 2005, acquistava un terreno con annesso fabbricato rurale e iniziava i lavori di ristrutturazione. Il 19 dicembre 2006 vendeva la casa comprata nel 2003, senza acquistarne una seconda entro il 19 dicembre 2007; vale a dire, al fine di mantenere il trattamento agevolato, nei dodici mesi successivi all'alienazione dell'immobile agevolato. Nel dicembre 2006 il contribuente, una volta recuperato il fabbricato rurale acquistato nel 2005, fissava in tale immobile il proprio domicilio. Stipulava, inoltre, i relativi contratti di fornitura. Nei primi mesi del 2007 il nuovo immobile veniva accatastato. Grazie all'abitabilità dello stesso, il contribuente poteva trasferirvi definitivamente la propria residenza. Il Fisco effettuava il recupero della differenza tra l'aliquota agevolata del registro, applicata per la prima casa e quella ordinaria. L'acquisto del terreno era avvenuto precedentemente e non successivamente all'alienazione dell'immobile agevolato. Solo un immobile alla volta può essere adibito ad abitazione principale. Tali conclusioni erano fatte proprie dal giudice di primo grado, che confermava la legittimità dell'operato dell'ufficio. Non così il giudice d'appello, che ribaltava il verdetto a favore del contribuente. I vari atti posti in essere da quest'ultimo, infatti, rispettavano la conseguenzialità che permetteva la non decadenza del beneficio.
Fonte: Il Sole 24 Ore