Imposte sugli acquisti: risponde il notaio.
Negli acquisti immobiliari le somme corrisposte dall'acquirente al notaio per pagare registro e ipocatastali si considerano definitive e non più ripetibili. Da quel momento unico responsabile per saldare il debito con il fisco non è l'acquirente-contribuente, ma esclusivamente il pubblico ufficiale. Lo precisa la pronuncia della Ctp Campobasso 74/2011.
L'articolo 3 bis del decreto legislativo 463/97, sulla base di successive modifiche, ha previsto, da aprile 2007, la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili unicamente con la procedura telematica. Il successivo Dpr 308/2000 ha dettato istruzioni su come trasmettere gli atti con strumenti informatici e con firma digitale. Se a questo si aggiunge che il versamento può essere effettuato mediante autoliquidazione su conto corrente, bancario o postale si nota come il contribuente che abbia versato una somma nelle mani del notaio sia di fatto impossibilitato a controllare tutte le fasi successive e verificare se il versamento nelle casse dell'erario sia effettivamente andato a buon fine.
I giudici molisani aggiungono che all'articolo 57 del Dpr 131/86 - in tema di solidarietà passiva relativamente all'obbligazione tributaria - deve essere fornita una lettura costituzionalmente orientata. La Consulta a più riprese ha affermato il principio secondo cui le disposizioni di legge vanno sempre interpretate con riguardo alla Carta. Nel caso concreto, se si interpreta l'articolo 57 nel senso che il pagamento del contribuente nelle mani del notaio non ha effetto liberatorio, non solo si finisce per violare l'articolo 1188 del codice civile (ossia il pagamento effettuato alla persona autorizzata dalla legge a riceverlo libera il debitore), ma anche per contrastare l'articolo 3 della Costituzione. La disposizione creerebbe una diversità di trattamento tra due soggetti, il contraente e il notaio.
Si violerebbe l'articolo 53 della Costituzione che ricollega l'obbligazione tributaria alla manifestazione di capacità contributiva reale poichè, costringendo il contribuente al doppio pagamento, sarebbe considerata non già la capacità contributiva reale, ma solo quella virtuale. Il contribuente potrebbe rivalersi sul Fondo di garanzia notarile, ma i tempi per vedersi restituire la somma versata due volte sarebbero lunghi. Secondo la Ctp, dunque, le somme conferite nelle mani del notaio per adempiere l'imposta di registro hanno efficacia liberatoria per il contribuente che non può essere costretto a un nuovo versamento.
Fonte: Il Sole 24Ore
Fonte: Il Sole 24Ore