Interventi di ristrutturazione eseguiti da imprese di costruzione.
Quali sono le condizioni per fruire della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione per i lavori eseguiti dalle imprese di costruzione su immobili destinati alla vendita?
Il beneficio della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio si applica, tra l’altro, agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante).
La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario dell’immobile in ragione del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48mila euro.
Fonte: Fisco Oggi
Il beneficio della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio si applica, tra l’altro, agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante).
La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario dell’immobile in ragione del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48mila euro.
Fonte: Fisco Oggi