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L abitazione divisa in due non perde il beneficio Ici.

Italcase.it
11 mag 2010
Circolari
Tributi. Ai fini dell'esenzione conta l'utilizzo

Il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari urbane, distintamente accatastate e dotate di autonoma rendita catastale, non impedisce al soggetto passivo di accedere ai benefici previsti in materia di Ici per l'abitazione principale. Lo ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione (sezione tributaria) che, con la sentenza 3397 del 12 febbraio 2010, ha rafforzato il principio di diritto esplicitato nelle precedenti sentenze (25729 del 9 dicembre 2009 e 25902 del 29 ottobre 2008). A parere dei giudici di legittimità, il concetto di «abitazione principale» non risulta necessariamente né legato alla definizione di «unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano» (articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 504/92) né, di conseguenza, limitato a una sola unità immobiliare come identificata al Catasto, ma deriva esclusivamente dallo specifico uso delle unità immobiliari come abitazione principale del soggetto passivo. Ne discende che ai fini del l'Ici il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione dei relativi benefici, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Come si può notare – sulla scia di un teorema delineato nella sentenza 563 del 22 gennaio 1998 – i giudici hanno privilegiato l'aspetto sostanziale su quello formale. Sicché anche ai fini dell'applicazione del l'Ici, per "abitazione principale" (articolo 8, comma 2, del vigente Dlgs 504/92) può intendersi anche la casa composta da più unità immobiliari ma destinata, per le sue caratteristiche strutturali complessive e per la sua concreta e inequivocabile funzionalità abitativa, a essere utilizzata come alloggio abituale o "prima casa" del nucleo familiare del soggetto passivo, con i conseguenti riflessi agevolativi. In altre parole, anche agli effetti del tributo comunale assume rilievo non il numero delle unità immobiliari, bensì l'effettiva utilizzazione – che va dimostrata dal contribuente – ad "abitazione principale" del fabbricato complessivamente considerato. Di conseguenza, dal 2008 (articolo 1, Dl 93/08 convertito nella legge 126/08): a) l'esenzione (o esclusione) dal pagamento dell'Ici va riconosciuta a tutte le unità immobiliari destinate concretamente ad abitazione principale dei soggetti passivi; b) le detrazioni d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del Dlgs 504/92 competono una sola volta per tutte le unità immobiliari costituenti "abitazione principale" dei soggetti passivi, relativamente alle unità censite alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Il principio ribadito dai giudici del Palazzaccio è stato anticipato da diversi giudici tributari di merito (Commissione tributaria regionale Liguria, sezione XV, sentenza 34/06; Commissione tributaria provinciale di Avellino, sezione VII, sentenza 71/04; Commissione tributaria provinciale di Bari, sezione IX, sentenza 82/04; Commissione tributaria provinciale di Salerno, sezione III, sentenza 209/02; in senso difforme, Commissione tributaria regionale Veneto, sezione VII, sentenza 16/07 e commissione tributaria provinciale di Como, sezione I, sentenza 158/02).

Fonte: Il Sole 24 Ore