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16 apr 2010
Circolari
Ai fini della tassazione Iva, per le intermediazioni tra soggetti passivi d'imposta non è rilevante il Paese ove si trova il bene o dove viene eseguita la prestazione principale ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Infatti, le prestazioni d'intermediazione tra soggetti passivi d'imposta seguono la regola generale di territorialità e sono tassate nel paese ove è stabilito il committente, ai sensi dell'articolo 7-ter del Dpr 633/72. Pertanto, non è rilevante il luogo in cui viene effettuata l'operazione sottostante, qualora l'operazioni avvenga tra soggetti passivi d'imposta. Per esempio, un agente italiano che effettua un'intermediazione per conto di una società italiana per merci che vanno dalla Francia alla Spagna deve emettere fattura con Iva, in quanto il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia. Se, invece, lo stesso agente rende una prestazione di intermediazione a una società francese per una cessione di beni effettuata interamente nel territorio dello Stato italiano, la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia e l'agente emette una fattura senza applicazione d'imposta, indicando il compenso nel modello Intra 1-quater nel periodo in cui si considera effettuata l'operazione ed è stata registrata la relativa fattura. Nuove regole La nuova territorialità delle prestazioni di servizi ha però scisso le operazioni d'intermediazione a seconda che le stesse siano rese nei confronti di soggetti passivi d'imposta (operazioni B2B) o nei confronti di soggetti che non agiscono sotto tale veste (operazioni B2C); in questo ultimo caso le intermediazioni sono considerate rilevanti in base al luogo e alla natura dell'operazione intermediata. Nel caso di intermediazioni effettuate in nome e per conto di soggetti non passivi d'imposta, queste si considerano territorialmente rilevanti in Italia se l'operazione intermediata è ivi effettuata a prescindere quindi dal luogo di stabilimento del committente e del prestatore. Con riferimento alle intermediazioni effettuate fra soggetti passivi d'imposta occorrerà sempre fare riferimento al luogo ove è stabilito il committente tranne i casi in cui l'intermediazione si riferisca a prestazioni di un agente immobiliare che segue la regola del paese in cui è situato l'immobile (articolo 7-quater, lettera a). Operazioni non imponibili Fatto salvo il principio della territorialità, le prestazioni di intermediazione possono essere non imponibili. Infatti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 7, sono considerate non imponibili le intermediazioni relative a beni in esportazione, importazione o transito; trasporti internazionali di persone o beni; noleggi e locazioni, anche finanziarie, di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine letto, container e carrelli impiegati nei trasporti internazionali. Inoltre la non imponibilità si applica anche alle intermediazioni di beni effettuate al di fuori del territorio della Comunità. A titolo esemplificativo, un'intermediazione resa da un agente italiano, per merci che vanno dall'India alla Cina, in nome e per conto di una società italiana è territorialmente rilevante in Italia, paese ove è stabilito il committente (articolo 7-ter del Dpr 633/72) ma non imponibile Iva. L'agente, quindi, emette una fattura alla società italiana in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 7 del Dpr 633/72. Invece le operazioni d'intermediazione effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta stabiliti in altri paesi della Comunità Europea sono territorialmente rilevanti nel paese del committente; ma l'agente che esegue l'intermediazione deve provvedere a compilare il modello Intra1- quater per il servizio reso. Quando invece, ad effettuare un intermediazione, è un soggetto passivo comunitario per conto di un impresa italiana, l'operazione è territorialmente rilevante in Italia; in questo caso il committente emette un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dpr 633/72 o integra la fattura emessa dal prestatore comunitario ed ha l'obbligo di trasmettere il modello Intra2-quater. Nei casi in cui l'intermediazione è non imponibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 7, del Dpr 633/72 gli elenchi riepilogativi non devono includere tali operazioni (articolo 5, comma 4, del Dm 22.02.2010).

Fonte: Sole 24 Ore