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Lo sconto del 55% può arrivare a 100mila euro.

Italcase.it
16 apr 2010
Circolari
La detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico premia quattro tipi di interventi, per ognuno dei quali è previsto un tetto massimo di spesa (e quindi di sconto fiscale). Al momento – e salvo proroghe – il bonus è previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre di quest'anno e dovrà essere suddiviso in cinque rate annuali di uguale importo. Per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008, la rateazione è diversa. La procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all'agenzia delle Entrate (che è invece richiesta per il 36%), ma prevede l'invio telematico della documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La documentazione varia a seconda del tipo di intervento.

Riqualificazione globale.
Occorre raggiungere determinati valori annui di fabbisogno di energia, che dipendono dal rapporto superficie/volume dell'edificio nonché dalla zona climatica attribuita al Comune in cui è situato. I parametri sono fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008. Si tratta di combinare interventi "attivi" sugli impianti e "passivi" di contenimento del calore sulle strutture, quindi di affrontare spese notevoli. E questo ne fa la categoria di opere meno "gettonata", anche perché coinvolge quasi solo le villette o le case isolate: i condomìni sono penalizzati dal fatto che i limiti di detrazione previsti valgono per tutto il palazzo, e andrebbero quindi spartiti tra tutti i comproprietari, a differenza di quel che capita per le altre opere agevolate dal 55 per cento. Non è finita: la detrazione sulla riqualificazione non è cumulabile con le altre detrazioni previste (coibentazioni e caldaie a condensazione), fatta l'unica eccezione dell'installazione di pannelli solari termici. Il Dm 26 gennaio 2010 ha sciolto il nodo dei casi in cui la riqualificazione prevede impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per esempio, a legna), identificandone i requisiti minimi.

Coibentazioni e finestre.
Occorre raggiungere particolari requisiti di "trasmittanza termica", stabiliti per il biennio 2009-10 dal decreto dello Sviluppo 11 marzo 2008, come modificato da quello del 26 gennaio 2010. I limiti dipendono dalla zona energetica, nonché da quattro tipi di strutture coibentate: pareti, tetti, pavimenti e finestre comprensive di infissi. Ogni singolo intervento è agevolato: ciò ha reso questo tipo di opera la più popolare tra quelle per cui si chiede l'agevolazione. Queste opere prevedono, come quelle di riqualificazione globale, la compilazione dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe) rintracciabile sul sito dell'Enea, nonché di quello di certificazione energetica (Ace), da conservare in caso di controlli. Fanno eccezione gli infissi, per cui basta la certificazione del produttore, nonché la compilazione dell'allegato F al decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007. Dall'11 ottobre 2009 non è più necessaria la certificazione dei singoli componenti (vetri e profilati) e ora sono incluse anche le porte che danno sull'esterno o su locali non riscaldati.

Pannelli solari termici.
Lo scopo è la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. I pannelli e i bollitori devono avere garanzia di almeno cinque anni e gli accessori e i componenti di due anni. Così come per gli infissi, anche l'installazione dei pannelli solari termici non serve la compilazione dell'Aqe ma solo della scheda informativa (allegato F) che richiede i dati dei metri quadrati dei pannelli, il tipo (piani o sottovuoto), la modalità di installazione (su tetto piano o falda), l'accumulo di litri d'acqua.

Sostituzione di caldaie.
Dal 2008 è ammesso sostituire i vecchi apparecchi non più solo con caldaie a condensazione, ma anche con «pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia». Le prestazioni delle pompe di calore sono riportate negli allegati H e I al Dm 19 febbraio 2007, (modificato dal Dm 6 agosto 2009). Per l'installazione di caldaie a condensazione, ad aria o ad acqua, il decreto pone requisiti aggiuntivi. Occorre che l'apparecchio abbia una certa «potenza termica utile nominale». Devono essere installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. L'impianto deve essere dotato di bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Si tratta di dispositivi che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta. È infine esclusa la trasformazione dell'impianto da centralizzato a individuale o autonomo. È stato abrogato, dal 16 ottobre 2009, l'obbligo di produrre l'Aqe (allegato A al decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007) in caso di sostituzione di caldaie.

Fonte : Sole 24 Ore