Mutuo rinegoziato: detraibili gli interessi da conto accessorio.
La trasformazione del debito non comporta la stipula di un nuovo contratto, ma allunga quello iniziale
I contribuenti che hanno rinegoziato un mutuo possono detrarre gli interessi passivi legati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale anche se vengono corrisposti o derivano da un conto corrente accessorio, nel limite massimo di 4mila euro.
Ad aprire allo sconto è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43/E del 12 aprile, che inquadra il corretto trattamento fiscale degli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento acceso per mantenere fissa la rata di un mutuo variabile, prolungando il rapporto di debito con la banca.
Rinegoziare il mutuo, come e perché
In sostanza, infatti, la rinegoziazione, prevista da una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile (che dev’essere stipulato prima del 29 maggio 2008) in un prestito a rata fissa, spostando in avanti nel tempo la sua scadenza. La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella rinegoziato viene addebitata su un altro conto, il conto di finanziamento accessorio, appunto.
Questo costituisce per il cliente un debito nei confronti dell’istituto di credito e, quindi, in quanto tale, può produrre interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene tenendo conto del tasso di interesse fisso a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e quello previsto dal contratto, come calcolati alla data di rinegoziazione.
La causa in comune apre alla detrazione
A questo punto, è spontaneo chiedersi se gli interessi legati al conto accessorio siano detraibili oppure no. Per rispondere al quesito formulato dall’Abi, l’Agenzia chiarisce che la rinegoziazione risponde alla stessa causa del contratto di mutuo: comprare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale. In questo caso, l’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del Tuir riconosce ai contribuenti la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati per l’acquisto o la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Che rinegoziazione e vecchio contratto di mutuo nascano dallo stesso presupposto lo conferma anche il fatto che le garanzie già iscritte per il prestito rinegoziato restano in piedi anche per il rimborso del debito risultante alla data di scadenza del mutuo. Questo significa, a rigor di logica, che anche il conto accessorio, così come quello per il quale il Fisco prevede la detrazione, è garantito da ipoteca.
Inoltre, il documento di prassi ricorda che le operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. Quello della neutralità fiscale, infatti, è il perno attorno a cui ruota la ratio della rinegoziazione: andare incontro alle esigenze dei mutuatari colpiti dalla crisi economico-finanziaria, dando loro la possibilità di versare una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Da qui il riconoscimento della detraibilità di tutti gli interessi passivi sul mutuo per l’abitazione principale, entro la soglia di 4mila euro, compresi quelli corrisposti attraverso un conto corrente accessorio o prodotti dal conto stesso.
Interessi bis certificati dalle banche
Per consentire la detrazione, le banche indicheranno l’importo degli interessi sul mutuo originario e sul conto accessorio nel certificato che rilasciano ai loro clienti per attestare il pagamento degli interessi passivi.
Fonte: Fisco Oggi
Rinegoziare il mutuo, come e perché
In sostanza, infatti, la rinegoziazione, prevista da una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile (che dev’essere stipulato prima del 29 maggio 2008) in un prestito a rata fissa, spostando in avanti nel tempo la sua scadenza. La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella rinegoziato viene addebitata su un altro conto, il conto di finanziamento accessorio, appunto.
Questo costituisce per il cliente un debito nei confronti dell’istituto di credito e, quindi, in quanto tale, può produrre interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene tenendo conto del tasso di interesse fisso a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e quello previsto dal contratto, come calcolati alla data di rinegoziazione.
La causa in comune apre alla detrazione
A questo punto, è spontaneo chiedersi se gli interessi legati al conto accessorio siano detraibili oppure no. Per rispondere al quesito formulato dall’Abi, l’Agenzia chiarisce che la rinegoziazione risponde alla stessa causa del contratto di mutuo: comprare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale. In questo caso, l’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del Tuir riconosce ai contribuenti la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati per l’acquisto o la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Che rinegoziazione e vecchio contratto di mutuo nascano dallo stesso presupposto lo conferma anche il fatto che le garanzie già iscritte per il prestito rinegoziato restano in piedi anche per il rimborso del debito risultante alla data di scadenza del mutuo. Questo significa, a rigor di logica, che anche il conto accessorio, così come quello per il quale il Fisco prevede la detrazione, è garantito da ipoteca.
Inoltre, il documento di prassi ricorda che le operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. Quello della neutralità fiscale, infatti, è il perno attorno a cui ruota la ratio della rinegoziazione: andare incontro alle esigenze dei mutuatari colpiti dalla crisi economico-finanziaria, dando loro la possibilità di versare una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Da qui il riconoscimento della detraibilità di tutti gli interessi passivi sul mutuo per l’abitazione principale, entro la soglia di 4mila euro, compresi quelli corrisposti attraverso un conto corrente accessorio o prodotti dal conto stesso.
Interessi bis certificati dalle banche
Per consentire la detrazione, le banche indicheranno l’importo degli interessi sul mutuo originario e sul conto accessorio nel certificato che rilasciano ai loro clienti per attestare il pagamento degli interessi passivi.
Fonte: Fisco Oggi