Non è con l’età che l’abitazione perde il lusso e prende lo sconto.
Per usufruire del beneficio d’imposta è in occasione della cessione che l’immobile deve avere le caratteristiche richieste, non conta la sua storia al tempo della costruzione
L’applicazione dell’agevolazione fiscale contemplata per l’acquisto della prima casa postula che l’abitazione sia considerata non di lusso al momento dell’acquisto e non già al momento della costruzione. E’ questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21791 del 5 dicembre.
Il fatto
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di liquidazione e d’irrogazione di sanzioni scaturente dalla revoca dei benefici fiscali applicati in occasione dell’acquisto, avvenuto nel 2001, di un’abitazione, dal momento che le caratteristiche dell’immobile lo collocavano nel novero delle abitazioni di lusso, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.
La Commissione tributaria provinciale, adita dal contribuente, aveva respinto il suo ricorso facendo leva, in particolare, sull’articolo 1 del predetto decreto del 1969, a norma del quale vanno considerate abitazioni di lusso, tra le altre, quelle edificate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a parco privato, indipendentemente dalla struttura e dalla consistenza dell’immobile. Nel caso di specie, l’edificio si trovava in un luogo rientrante nella zona A4, adibita a “verde pubblico tutelato”.
La sentenza di primo grado era stata poi confermata dai giudici d’appello secondo cui, peraltro, era del tutto irrilevante la circostanza che il piano regolatore e il decreto ministeriale del 2 agosto 1969 fossero intervenuti in un momento successivo a quello della costruzione dell’edificio.
Il ricorso
A questo punto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando:
l’inapplicabilità dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 1969 a immobili costruiti
antecedentemente alla sua entrata in vigore l’impossibilità di considerare di lusso gli immobili costruiti in data antecedente l’adozione del piano regolatore.
Più precisamente, per il ricorrente, l’applicazione del decreto ministeriale e della regolamentazione in esso contenuta al fine di individuare il regime fiscale cui assoggettare un immobile costruito nel 1930, comportava la violazione del principio d’irretroattività della legge.
La pronuncia
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21791 del 5 dicembre ha respinto il ricorso del contribuente e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.
I giudici di legittimità hanno chiarito, innanzitutto, che una norma può essere considerata retroattiva soltanto se collega, anche per il passato, gli effetti giuridici previsti alle situazioni di fatto da essa contemplate; non è, invece, qualificabile come retroattiva una norma che attribuisce per il futuro determinati effetti giuridici a situazioni di fatto a essa preesistenti.
Tanto premesso, secondo la Suprema corte, la norma impositiva applicabile al caso di specie va individuata in quella dettata dall’articolo 16 del decreto legge n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993, che, con il primo comma, lettera a), ha introdotto nell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) il seguente comma: “se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2 bis): 4%” (il testo è poi rimasto invariato, salva la riduzione dell’aliquota al 3% a decorrere dal 1° gennaio 2000).
Tale norma, in conformità ai principi generali in materia di successioni di leggi nel tempo, “si applica ovviamente soltanto ai periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore, ma si applica, per detti periodi di imposta, a tutti i fatti da essa contemplati e successivi alla sua entrata in vigore, pur se riguardanti situazioni a essa preesistenti”. Per i giudici, dunque, è stata mal posta la questione della pretesa violazione del principio dell’irretroattività della legge, “in quanto il presupposto di applicazione della norma, che va a integrare la fattispecie che deve necessariamente preesistere alla sua entrata in vigore, è l’acquisto, non già la costruzione dell’abitazione”. E ciò a prescindere dalla circostanza che la nuova disposizione dettata dall’articolo 16 del decreto legge n. 155/1993, che ha modificato l’articolo 1 della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, non abbia riprodotto l’inciso “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, rispondendo il predetto principio a evidenti criteri di ragionevolezza e di equità contributiva (cfr in tal senso, Cassazione sentenza n. 17600/2010).
Più precisamente, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione fiscale contemplata per l’acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione “non di lusso” vigente al momento dell’acquisto e non della costruzione.
In conclusione, la Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la decisione dei giudici di merito che correttamente hanno respinto il ricorso del contribuente, rientrando la sua abitazione, tra quelle di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.
Fonte: Fisco Oggi
L’applicazione dell’agevolazione fiscale contemplata per l’acquisto della prima casa postula che l’abitazione sia considerata non di lusso al momento dell’acquisto e non già al momento della costruzione. E’ questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21791 del 5 dicembre.
Il fatto
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di liquidazione e d’irrogazione di sanzioni scaturente dalla revoca dei benefici fiscali applicati in occasione dell’acquisto, avvenuto nel 2001, di un’abitazione, dal momento che le caratteristiche dell’immobile lo collocavano nel novero delle abitazioni di lusso, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.
La Commissione tributaria provinciale, adita dal contribuente, aveva respinto il suo ricorso facendo leva, in particolare, sull’articolo 1 del predetto decreto del 1969, a norma del quale vanno considerate abitazioni di lusso, tra le altre, quelle edificate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a parco privato, indipendentemente dalla struttura e dalla consistenza dell’immobile. Nel caso di specie, l’edificio si trovava in un luogo rientrante nella zona A4, adibita a “verde pubblico tutelato”.
La sentenza di primo grado era stata poi confermata dai giudici d’appello secondo cui, peraltro, era del tutto irrilevante la circostanza che il piano regolatore e il decreto ministeriale del 2 agosto 1969 fossero intervenuti in un momento successivo a quello della costruzione dell’edificio.
Il ricorso
A questo punto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando:
l’inapplicabilità dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 1969 a immobili costruiti
antecedentemente alla sua entrata in vigore l’impossibilità di considerare di lusso gli immobili costruiti in data antecedente l’adozione del piano regolatore.
Più precisamente, per il ricorrente, l’applicazione del decreto ministeriale e della regolamentazione in esso contenuta al fine di individuare il regime fiscale cui assoggettare un immobile costruito nel 1930, comportava la violazione del principio d’irretroattività della legge.
La pronuncia
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21791 del 5 dicembre ha respinto il ricorso del contribuente e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.
I giudici di legittimità hanno chiarito, innanzitutto, che una norma può essere considerata retroattiva soltanto se collega, anche per il passato, gli effetti giuridici previsti alle situazioni di fatto da essa contemplate; non è, invece, qualificabile come retroattiva una norma che attribuisce per il futuro determinati effetti giuridici a situazioni di fatto a essa preesistenti.
Tanto premesso, secondo la Suprema corte, la norma impositiva applicabile al caso di specie va individuata in quella dettata dall’articolo 16 del decreto legge n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993, che, con il primo comma, lettera a), ha introdotto nell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) il seguente comma: “se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2 bis): 4%” (il testo è poi rimasto invariato, salva la riduzione dell’aliquota al 3% a decorrere dal 1° gennaio 2000).
Tale norma, in conformità ai principi generali in materia di successioni di leggi nel tempo, “si applica ovviamente soltanto ai periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore, ma si applica, per detti periodi di imposta, a tutti i fatti da essa contemplati e successivi alla sua entrata in vigore, pur se riguardanti situazioni a essa preesistenti”. Per i giudici, dunque, è stata mal posta la questione della pretesa violazione del principio dell’irretroattività della legge, “in quanto il presupposto di applicazione della norma, che va a integrare la fattispecie che deve necessariamente preesistere alla sua entrata in vigore, è l’acquisto, non già la costruzione dell’abitazione”. E ciò a prescindere dalla circostanza che la nuova disposizione dettata dall’articolo 16 del decreto legge n. 155/1993, che ha modificato l’articolo 1 della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, non abbia riprodotto l’inciso “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, rispondendo il predetto principio a evidenti criteri di ragionevolezza e di equità contributiva (cfr in tal senso, Cassazione sentenza n. 17600/2010).
Più precisamente, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione fiscale contemplata per l’acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione “non di lusso” vigente al momento dell’acquisto e non della costruzione.
In conclusione, la Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la decisione dei giudici di merito che correttamente hanno respinto il ricorso del contribuente, rientrando la sua abitazione, tra quelle di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.
Fonte: Fisco Oggi