Regime Iva del cambio di destinazione d uso dell immobile.
L’esenzione dall’Iva è applicabile anche in caso di cambio della destinazione d’uso non collegata a degrado dell’immobile?
L’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del Dpr n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
Relativamente agli immobili ristrutturati, la norma richiamata non richiede che gli interventi di recupero siano collegati a una condizione di degrado dell’immobile, per cui può trovare applicazione anche in ipotesi di cambio di destinazione d’uso non collegato a degrado del bene (v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2009).
Lo stato di degrado dell’immobile non è necessario neppure ai fini dell’applicabilità della norma di cui al n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % ai “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.
Fonte: Fisco Oggi
L’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del Dpr n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
Relativamente agli immobili ristrutturati, la norma richiamata non richiede che gli interventi di recupero siano collegati a una condizione di degrado dell’immobile, per cui può trovare applicazione anche in ipotesi di cambio di destinazione d’uso non collegato a degrado del bene (v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2009).
Lo stato di degrado dell’immobile non è necessario neppure ai fini dell’applicabilità della norma di cui al n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % ai “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.
Fonte: Fisco Oggi