Registrazione contratto d affitto, più semplice con il modello "Iris".
Da utilizzare quando le parti, in assenza di opzione per la cedolare secca, devono liquidare registro e bollo
Continua il percorso di semplificazione della registrazione dei contratti di locazione iniziato lo scorso aprile con "Siria" (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione).
E' da oggi disponibile, sul sito dell'Agenzia, il modello "Iris", unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, per effettuare la registrazione telematica dei contratti di affitto ad uso abitativo e la liquidazione dell'imposta di registro e di bollo, nel caso in cui il locatore non abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca.
Oltre al modello, da oggi sul web anche il software che guiderà il contribuente nella registrazione del contratto di locazione e nella liquidazione dei due tributi.
A stabilirlo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 luglio.
Il modello "Iris"
Si compone di due pagine. Nella prima vanno indicati gli estremi del locatore (o dei locatori) e del conduttore (o dei conduttori). Nella seconda, invece, i dati dell'immobile oggetto della locazione, delle relative pertinenze, oltre ad alcune informazioni sul contratto (tipologia, numero di copie e di pagine, canone, frequenza del pagamento). Una volta indicati i dati, il programma calcola le imposte di registro e di bollo da versare. Il contribuente indica le proprie coordinate bancarie e invia il modello. Riceverà due ricevute, una conferma l'avvenuta registrazione del contratto (o comunica il motivo della mancata registrazione), l'altra attesta l'esito del pagamento delle imposte. Iris può essere presentato direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati.
Anche per "Iris" vale la regola del 3
Il modello va inviato all'Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'affitto (avente ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze), a patto che:
* sia i locatori che i conduttori non siano più di tre
* si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze
* tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita
* il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione
* il contratto sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
* il contratto non dia diritto ad agevolazioni per l'applicazione dell'imposta di registro, come nel caso di contratti a canone concordato per alloggi che si trovano nei comuni a elevata "tensione abitativa".
Negli altri casi occorre presentare agli uffici delle Entrate il modello "69" per la richiesta di registrazione del contratto (anch'esso reperibile sul sito internet dell'Agenzia) dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di registro con il modello F23 oppure, quando possibile, le procedure telematiche.
Il percorso di semplificazione iniziato con "Siria" e "Iris" prevede, inoltre, ulteriori passaggi per poter gestire, ad esempio, anche i casi di risoluzioni, proroghe e cessioni del contratto.
Fonte: FiscoOggi
Continua il percorso di semplificazione della registrazione dei contratti di locazione iniziato lo scorso aprile con "Siria" (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione).
E' da oggi disponibile, sul sito dell'Agenzia, il modello "Iris", unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, per effettuare la registrazione telematica dei contratti di affitto ad uso abitativo e la liquidazione dell'imposta di registro e di bollo, nel caso in cui il locatore non abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca.
Oltre al modello, da oggi sul web anche il software che guiderà il contribuente nella registrazione del contratto di locazione e nella liquidazione dei due tributi.
A stabilirlo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 luglio.
Il modello "Iris"
Si compone di due pagine. Nella prima vanno indicati gli estremi del locatore (o dei locatori) e del conduttore (o dei conduttori). Nella seconda, invece, i dati dell'immobile oggetto della locazione, delle relative pertinenze, oltre ad alcune informazioni sul contratto (tipologia, numero di copie e di pagine, canone, frequenza del pagamento). Una volta indicati i dati, il programma calcola le imposte di registro e di bollo da versare. Il contribuente indica le proprie coordinate bancarie e invia il modello. Riceverà due ricevute, una conferma l'avvenuta registrazione del contratto (o comunica il motivo della mancata registrazione), l'altra attesta l'esito del pagamento delle imposte. Iris può essere presentato direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati.
Anche per "Iris" vale la regola del 3
Il modello va inviato all'Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'affitto (avente ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze), a patto che:
* sia i locatori che i conduttori non siano più di tre
* si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze
* tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita
* il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione
* il contratto sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
* il contratto non dia diritto ad agevolazioni per l'applicazione dell'imposta di registro, come nel caso di contratti a canone concordato per alloggi che si trovano nei comuni a elevata "tensione abitativa".
Negli altri casi occorre presentare agli uffici delle Entrate il modello "69" per la richiesta di registrazione del contratto (anch'esso reperibile sul sito internet dell'Agenzia) dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di registro con il modello F23 oppure, quando possibile, le procedure telematiche.
Il percorso di semplificazione iniziato con "Siria" e "Iris" prevede, inoltre, ulteriori passaggi per poter gestire, ad esempio, anche i casi di risoluzioni, proroghe e cessioni del contratto.
Fonte: FiscoOggi