Ripartizione delle spese per la sostituzione dell'ascensore, alcuni chiarimenti.
Come funziona la ripartizione delle spese per la sostituzione dell`ascensore?
A fare un po` di chiarezza ci pensa la Cassazione. Vediamo quanto stabilito.
I principi della Cassazione sono stati ricordati dal Sole 24 Ore che, tramite il Quesito del Lunedì, ha risposto alla domanda di un contribuente chiarendo quali sono i soggetti tenuti a concorrere ai costi legati all`impianto.
La prima cosa da verificare è se nell`eventuale regolamento condominiale contrattuale esista una diversa pattuizione delle spese per la sostituzione degli ascensori. Nel caso non fosse presente tale pattuizione, bisogna prendere come riferimento il primo comma dell`articolo 1124 del Codice civile, che recita: `Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l`altra metà esclusivamente in misura proporzionale all`altezza di ciascun piano dal suolo`.
Come sottolineato dal Sole 24 Ore, `si ritiene che anche i condòmini proprietari di negozi al piano terreno, pur se con accesso autonomo dalla pubblica via, siano tenuti a partecipare alla relativa spesa`.
A tal proposito, la sentenza 23222 della Cassazione ha chiarito che `a differenza dell`installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell`ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell`articolo1124 del Codice civile`, e che `l`impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell`edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell`ascensore, in rapporto e in proporzione all`utilità che possono in ipotesi trarne`.
A fare un po` di chiarezza ci pensa la Cassazione. Vediamo quanto stabilito.
I principi della Cassazione sono stati ricordati dal Sole 24 Ore che, tramite il Quesito del Lunedì, ha risposto alla domanda di un contribuente chiarendo quali sono i soggetti tenuti a concorrere ai costi legati all`impianto.
La prima cosa da verificare è se nell`eventuale regolamento condominiale contrattuale esista una diversa pattuizione delle spese per la sostituzione degli ascensori. Nel caso non fosse presente tale pattuizione, bisogna prendere come riferimento il primo comma dell`articolo 1124 del Codice civile, che recita: `Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l`altra metà esclusivamente in misura proporzionale all`altezza di ciascun piano dal suolo`.
Come sottolineato dal Sole 24 Ore, `si ritiene che anche i condòmini proprietari di negozi al piano terreno, pur se con accesso autonomo dalla pubblica via, siano tenuti a partecipare alla relativa spesa`.
A tal proposito, la sentenza 23222 della Cassazione ha chiarito che `a differenza dell`installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell`ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell`articolo1124 del Codice civile`, e che `l`impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell`edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell`ascensore, in rapporto e in proporzione all`utilità che possono in ipotesi trarne`.