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Rivalutazione-bis dei terreni. Irrecuperabile l imposta versata nel 2002.

Italcase.it
10 giu 2008
Circolari
Sono scaduti i 48 mesi per richiedere il rimborso della vecchia sostitutiva, né è possibile compensarla Un contribuente che intende effettuare una nuova rideterminazione del valore del terreno edificabile e con destinazione agricola, essendosi avvalso in passato di una analoga operazione, può chiedere il rimborso dell'imposta precedentemente versata purché presenti l'istanza entro i termini di legge (48 mesi). È esclusa la possibilità di compensare le somme pagate in occasione della prima rivalutazione, in quanto non contemplata dalle norme che disciplinano l'agevolazione. Questo, in sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 236/E del 10 giugno. Il contribuente che ha presentato l'interpello nel 2002 aveva chiesto la rideterminazione del valore di terreni di sua proprietà versando la relativa imposta sostitutiva. Attualmente, poiché intende avvalersi di una seconda stima (articolo 1, comma 91, della legge 244/2007 - Finanziaria 2008), che comporta un ulteriore versamento di imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla nuova perizia, chiede di poter ottenere il rimborso dell'imposta precedentemente liquidata, pur essendo scaduto il termine di 48 mesi fissato dal legislatore. Secondo l'istante, infatti, il nuovo versamento costituisce titolo per poter presentare l'istanza. L'Agenzia fa presente che la norma agevolativa (articolo 7, legge 448/2002) stabilisce, per la rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% del valore risultante dalla perizia (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2002); che il legislatore, in seguito, ha accordato la possibilità di chiedere ulteriori rivalutazioni, l'ultima delle quali è contenuta nell'articolo 1, comma 91, della legge 244/2007; che il contribuente che usufruisce delle successive disposizioni agevolative deve pagare la nuova imposta integralmente e chiedere il rimborso di quella precedente, entro 48 mesi dal versamento iniziale (articolo 38 del Dpr 602/1973). Il termine non è soggetto a proroga né è ipotizzabile, conclude l'Agenzia, una compensazione delle somme versate, in quanto tale soluzione non è prevista da alcuna disposizione normativa. Fonte: Fisco Oggi